Art.1) E’ costituita l’Associazione culturale denominata BONSAI CLUB SARDEGNA con sede in Iglesias, via delle Carceri 16, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art.2) L’Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non avente scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi, nonché nelle norme contenute nel presente Statuto.
Art.3) La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.4) L’Associazione, ha lo scopo di ricerca, documentazione, informazione e diffusione della pratica dell’arte bonsai e suiseki e si pone come fine quello di promuovere iniziative in proprio o in collegamento con Enti Pubblici e Privati, di organizzare mostre, conferenze e manifestazioni e tutto ciò che riterrà funzionale al proseguimento dei fini statutari. Si pone inoltre in sintonia con i principi di tutela delle risorse naturali ed ambientali, promuove e
sostiene iniziative atte alla valorizzazione di queste risorse.
Art.5) Si diventa soci su personale richiesta dietro ratifica dell’Assemblea.
I soci sono classificati in cinque categorie: Fondatori, Veterani, Ordinari, Onorari e Sostenitori.
I soci Fondatori sono quelli che partecipano all’Assemblea e a tutte le attività del gruppo, versano la quota annuale di iscrizione ed hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione;
svolgono la funzione di consiglieri.
I soci Veterani sono tutti i soci ordinari che hanno maturato almeno due anni di iscrizione all’Associazione, partecipano all’Assemblea e a tutte le attività del gruppo, versano la quota annuale di iscrizione; svolgono la funzione di consiglieri.
I soci Ordinari sono coloro che versano la quota annuale di iscrizione, partecipano all’Assemblea e a tutte le attività del gruppo; svolgono la funzione di consiglieri.
I soci Onorari sono proposti dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione, sono esenti dal versamento della quota annuale di iscrizione possono presenziare all’Assemblea ma non partecipano alle decisioni in atto.
I soci Sostenitori sono coloro che versano la quota annuale di iscrizione possono presenziare all’Assemblea ma non partecipano alle decisioni in atto. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.
Art.6) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- delibera di esclusione dell’assemblea, per accertati motivi di incompatibilità;
- aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi che comportino indegnità;
Art.7) Gli Organi dell’Assemblea sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; il Revisore dei Conti.
Art.8) L’associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea; hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria , tutte le categorie di soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea può essere convocata sia per via ordinaria che straordinaria per richieste indirizzate al presidente da almeno un terzo dei soci fondatori, veterani e ordinari nel loro insieme. Le Assemblee sono costituite in prima convocazione con almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Le Assemblee deliberano per maggioranza semplice (la metà più uno degli intervenuti). All’ Assemblea spettano i compiti di eleggere con sistema a voto segreto: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei conti, deliberare sulle attività dell’ordine generale dell’ Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza, deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario (scioglimento, modifica dello Statuto etc.).
Tutte le cariche dell’Associazione hanno la durata di un biennio ed almeno due delle summenzionate cariche devono essere individuate fra i candidati soci fondatori o veterani, in assenza di candidati nelle file dei soci fondatori o veterani saranno eletti i candidati soci ordinari.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio può raccogliere una sola delega.
Art.9) I compiti degli Organi sono cosi ripartiti:
Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- presiede l’Assemblea;
- convoca l'Assemblea, redigendo l'ordine del giorno della seduta;
- richiede che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato economico e
- patrimoniale dell'Associazione;
- in caso di assenza o di impedimento è sostituito con gli stessi poteri dal Vice-Presidente.
Il Vice-Presidente:
- adempie ai mandati che l’Assemblea ritenga opportuno attribuirgli;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il Tesoriere:
- svolge le mansioni che l’Assemblea ritenga di affidargli;
- ha le funzioni di aggiornare l’Assemblea, il Presidente ed il Revisore dei Conti circa ledisponibilità dei fondi consegnatigli facenti parte del patrimonio dell'Associazione mediante eventuali relazioni scritte o verbali richiestegli allo scopo;
- redige con perizia la contabilità delle entrate e delle uscite dal fondo sociale dell'Associazione;
Il Segretario:
- svolge le mansioni che l’Assemblea ritenga di affidargli;
- tiene aggiornato il Registro delle delibere;
- tiene tutti i contatti con i soci e con tutte le amministrazioni esterne all’Associazione;
Il Revisore dei conti in qualità esterna al direttivo:
- Ha il compito, nelle forme e nei limiti d’uso, di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione,
- vigila sull’osservanza dello Statuto,
- risolve in prima istanza ogni controversia che possa sorgere all’interno della associazione.
Art.10) Le entrate dell’ Associazione sono costituite: dalle quote associative, da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito etc., da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o associati.
Art.11) Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Art.12) L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.13) Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato in misura minima con la risultanza dei voti favorevoli di almeno i tre quarti della totalità dei soci aventi potere decisionale o dei tre quarti dei votanti in seconda istanza. In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed in ogni caso il restante patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto senza alcun scopo di lucro.
Art.14) Le modifiche dello statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con i voti di almeno tre quarti dell’Assemblea.
Art.15) Nell'eventualità di insorgenza di necessità di particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potrà essere disposto un Regolamento interno da approvarsi a cura dell’Assemblea e trascritto su apposito registro dei verbali.
Art.16) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico Italiano.